I titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell'emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 31 marzo 2021, si trovino, al momento della richiesta, in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:
a) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
b) Cessazione dei rapporti di lavoro "atipici" di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
c) Sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali) o tali da ridurre lo stipendio, con conseguente rimodulazione dell'importo della trattenuta mensile o impossibilità alla trattenuta;
d) I lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre precedente quello della domanda di sospensione una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.
e) Gli eredi che presentino le caratteristiche dinnanzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.
Poiché Prestitalia opera esclusivamente nel comparto della cessione del quinto, l'unica casistica applicabile risulta la c).
La sospensione può avere durata fino a sei mesi, ove in precedenza il richiedente avesse già beneficiato di un periodo di sospensione delle rate concesso ai sensi della Moratoria Covid-19 Assofin, tale termine è ridotto di un numero di mensilità pari a quello della precedente interruzione dei pagamenti. in ogni caso in accordo con il cliente possono essere previste durate inferiori.
La sospensione può essere richiesta per finanziamenti stipulati fino al 20 aprile 2020 (data di lancio della prima moratoria Assofin) e per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.